Covid19, collaboratori sportivi: al via le domande per l’indennità di aprile e maggio
Bonus collaboratori sportivi – Come è stato fatto per il mese di marzo (LEGGI QUI), il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, ha emanato un Decreto dedicato ai collaboratori sportivi, in cui vengono individuate le modalità per presentare le domande per il riconoscimento “dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di Aprile e Maggio 2020”.
Per chi ha già presentato domanda a marzo
L’art. 7 prevede che l’erogazione diretta dell’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 ai soggetti che sono stati già beneficiari del bonus per il mese di marzo 2020. Nessuna necessità di ulteriori domande, dunque.
Chi ha presentato domanda per il mese di marzo, ma non ha ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni che gli sono state richieste attraverso la piattaforma Sport e Salute 2020. Se i documenti saranno completi e soddisferanno le richieste, verranno erogate le indennità di marzo, aprile e maggio.
Per chi non ha presentato domanda a marzo
Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Il rapporto di collaborazione deve:
- essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;
- aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
- non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 8 giugno, sul sito di Sport e Salute.